Forme di cooperazione nella partecipazione alle gare pubbliche.
Il contratto di rete è uno strumento attraverso il quale più imprese perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato obbligandosi a tal fine – sulla base di un programma comune – a collaborare tra di esse per il raggiungimento di uno specifico scopo.
Tale istituto, al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, è stato introdotto anche nel c.d. Codice degli Appalti – di cui al D.Lgs. 50/2016 – per cui ad oggi i concorrenti, riunitisi con un contratto di rete, possono partecipare ad una gara pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.
Il contratto è contraddistinto da elementi obbligatori e facoltativi. Quelli obbligatori (numero delle parti non inferiore a due, indicazione degli obiettivi e modalità di raggiungimento, “programma di rete”, etc. etc.) sono imprescindibili e devono coesistere a pena di nullità. Con la rete, quindi, le imprese associate conseguono una collaborazione stabile e duratura nel tempo, differentemente da quanto avviene con i consorzi e con le ATI/RTI la cui funzione si esaurisce con il singolo contratto. Vi sono anche ulteriori vantaggi. Difatti, le parti godono di ampia autonomia negoziale nella definizione dell’oggetto del contratto e del progetto da conseguire, non devono costituire una nuova società potendo quindi mantenere la propria autonomia ed identità imprenditoriale.