Favor partecipationis ed interpretazione della legge di gara

Con la recentissima sentenza n. 2570 del 12 novembre 2018, il TAR Lombardia – Milano è tornato sul tema del rapporto tra interpretazione della legge di gara e favor partecipationis dei concorrenti.

Nel caso di specie, un’impresa veniva esclusa dalla competizione per non aver sottoscritto entrambi gli elaborati dell’offerta tecnica (mezzi utilizzati per la fornitura ed offerta “tempo”) disattendendo così le previsioni del bando di gara.

I giudici amministrativi hanno invece ritenuto, in ossequio al principio di massima partecipazione del concorrente, di dare prevalenza ad un criterio “sostanzialistico” piuttosto che ad uno (eccessivamente) “formalistico” affermando che i due distinti documenti non potevano considerarsi “separati” l’uno dall’altro ma, al contrario, un unicum con l’offerta tecnica.

Pertanto, nonostante la previsione della lex specialis, la sottoscrizione apposta sul primo documento si “estende” anche al secondo in quanto la legge di gara va interpretata secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, in modo da garantire la massima partecipazione degli operatori economici.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *