In a nutshell
For the purposes of promoting continuous employment within labour-intensive contracts, Article 50 of Legislative Decree 50/2016 (i.e. the Italian Decree implementing the European Directives on public procurement and awarding concession contracts) provides for the so-called social clauses to be included in the tender specification so that new contractors can recruit the staff already employed in the performance of activities under the previous contract. The need to safeguard employment often arises within public contracts for services, such as call centre or cleaning activities, under which new contractors perform the same services as previously awarded companies. However, as recently confirmed by the TAR (i.e. the Italian Regional administrative court) Aosta, such obligation to hire is to be deemed applicable in consistency with the actual company organization of the newly awarded contractor. Therefore, contracting authorities set out social clauses in such a way as to request for the awarded contractor to employ solely a part of the staff or only impose continuous employment if the latter also needs to hire additional staff for the performance of specific activities under the new contract.
L’art. 50 del D.lgs. 50/2016 prevede che, per garantire la continuità occupazionale negli appalti, con particolare riferimento a quelli ad alta intensità di manodopera, nella documentazione di gara siano previste delle clausole affinché i nuovi aggiudicatari procedano all’assunzione dei lavoratori già impiegati nell’esecuzione del precedente appalto.
La necessità di tutelare l’occupazione si presenta di frequente, ad esempio, negli appalti pubblici di servizi aventi ad oggetto attività di call center o pulizie; in tali settori, infatti, molto spesso le nuove imprese affidatarie svolgono le medesime prestazioni delle imprese precedentemente impiegate.
Recentemente il TAR Aosta (Sez. unica, 09.08.2019, n. 44)ha ribadito che l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente e che, a tale clausola, non può essere attribuito un automatico effetto escludente.
L’obbligo di assunzione, infatti, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione aziendale del nuovo affidatario. Pertanto, in un’ottica di bilanciamento degli interessi in gioco, le stazioni appaltanti predispongono clausole sociali con le quali richiedono l’assorbimento quanto meno di una parte soltanto dei lavoratori uscenti, oppure impongono l’assunzione di lavoratori nei casi in cui il nuovo affidatario necessiti, nel corso dell’esecuzione del contratto, di nuove risorse rispetto a quelle già presenti in organico o dichiarate in sede di offerta.