In a nutshell
When it comes to public procurement of services, contract-awarding authorities may often request for the awarded party to have a place of business in the area where the contract is to be performed. Italian case law has held such requirement to be grounded provided that the availability of a place of business is regarded as a condition to be met in order to enter into the contract instead of it being a tender participation requirement. Therefore, since said requirement is to be met when they enter into the contract, business operators can participate in and be awarded the tender without having the actual availability of a place of business.
Frequentemente, soprattutto nelle gare pubbliche per l’esecuzione di servizi, le stazioni appaltanti richiedono che l’aggiudicatario disponga di una sede nel territorio ove il contratto – o determinate prestazioni dello stesso – devono essere eseguite.
La giurisprudenza, in più occasioni, ha affermato la legittimità di tali prescrizioni, a patto che la disponibilità della sede costituisca una condizione per la stipulazione del contratto e non un requisito di partecipazione alla gara.
L’operatore economico potrà quindi partecipare alla gara pubblica ad aggiudicarsela senza avere la disponibilità materiale della sede; sarà necessario invece che ne sia in possesso al momento della stipulazione del contratto.
A conferma di quanto evidenziato si segnala una recente pronuncia del TAR Torino (Sez. I, 16.07.2019, n. 811) secondo la quale la previsione di simile clausola è espressione della discrezionalità della stazione appaltante. Tale richiesta può essere censurata dal giudice solo nel caso in cui sia espressione di una manifesta illogicità o irragionevolezza, e che risulti lesiva della concorrenza.
Il Consiglio di Stato (Sez. V, 15.05.2019, n. 3147) ha reputato illegittima, ad esempio, la clausola di una gara per la manutenzione di automezzi bandita da un comune, che imponeva la presenza di un’officina di riparazione nel territorio del medesimo Comune o, al massimo, ad una distanza di soli 0,5 km dal confine comunale.